SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: cosa rientra davvero

26 Mag 2026

La Cassazione conferma un’evoluzione ormai chiara della giurisprudenza: la nozione di “spesa straordinaria” non può essere interpretata in modo rigido o automatico.

Nota a Cass. civ., sez. I, 26/01/2026, (ud. 17/12/2025- dep. 26/01/2026) – n. 1772

Le spese straordinarie per i figli sono, da sempre, uno dei temi che generano più conflitti tra genitori separati o divorziati.

Perché il punto, nella pratica, è quasi sempre lo stesso:

“Questa spesa era compresa nel mantenimento oppure no?”

E la risposta, spesso, è molto meno semplice di quanto si creda.

Con l’ordinanza n. 1772/2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema chiarendo un principio importante: una spesa può essere “straordinaria” non soltanto perché imprevedibile, ma anche perché economicamente rilevante.

Tradotto in termini concreti: non basta chiedersi se quella spesa fosse prevedibile. Occorre capire anche quanto quella spesa incida sull’equilibrio economico già coperto dall’assegno di mantenimento.

Cosa sono le spese straordinarie?

Nel diritto di famiglia, l’assegno mensile dovrebbe coprire le esigenze ordinarie del figlio:

  • vitto;
  • abbigliamento;
  • spese quotidiane;
  • gestione normale della vita del minore.

Restano invece fuori le cosiddette “spese straordinarie”, cioè quelle che:

  • non rientrano nella normale prevedibilità;
  • oppure hanno un peso economico significativo.

Ed è proprio qui che nascono i problemi.

Perché nella vita reale esistono moltissime spese che sono magari prevedibili… ma comunque molto onerose.

Pensiamo:

  • a un percorso psicologico;
  • a una babysitter;
  • a un corso sportivo particolarmente costoso;
  • a spese scolastiche importanti;
  • a cure mediche specialistiche.

La Cassazione, infatti, ha affrontato proprio un caso relativo ai costi sostenuti per l’assistenza del minore, chiarendo che la rilevanza economica può rendere una spesa “straordinaria” anche se non del tutto occasionale.

Il vero problema: manca una definizione rigida

Ed è bene dirlo chiaramente.

Non esiste un elenco “universale” valido in ogni caso per distinguere spese ordinarie e straordinarie.

Esistono protocolli dei Tribunali, orientamenti giurisprudenziali e prassi locali. Ma ogni situazione familiare conserva una propria specificità.

Una spesa perfettamente sostenibile per una famiglia potrebbe risultare sproporzionata per un’altra.

Ed è proprio per questo che la Cassazione insiste sempre di più sulla valutazione concreta del caso specifico.

Conclusione

L’ordinanza n. 1772/2026 conferma un’evoluzione ormai chiara della giurisprudenza: la nozione di “spesa straordinaria” non può essere interpretata in modo rigido o automatico.

Conta la concreta incidenza economica della spesa, il contesto familiare e l’interesse del minore.

Ed è proprio per questo che, nei procedimenti familiari, non bastano formule standard o regole astratte: serve una valutazione concreta, equilibrata e aderente alla realtà della singola famiglia.

In conclusione, la pronuncia ivi esaminata ha evidenziato che identificare correttamente le spese straordinarie, non è un mero esercizio contabile, ma un importante strumento giuridico volto a garantire il benessere dei minori.

Avv. Roberta Mangiarotti

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORETTI MANGIAROTTI

 

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