Negoziazione Assistita

Il procedimento di negoziazione assistita può essere utilizzato al fine di raggiungere una definizione consensuale delle condizioni di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio senza necessariamente comparire innanzi all’autorità giudiziaria.

Nelle separazioni o divorzi SENZA figli minori (o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti richiesti ai fini del conseguimento dell’efficacia dell’accordo.Nelle separazioni o divorzi CON figli minori (o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti), “l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente“. Il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, lo autorizza. Qualora invece il procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo sia contrario all’interesse dei figli, egli ha l’obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti.

Gli avvocati delle parti devono, infatti, garantire la conformità dell’accordo raggiunto “alle norme imperative ed all’ordine pubblico“, certificando le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità (art. 5, comma 2, D.L. n. 132/2014). Per effettuare tale certificazione gli avvocati devono disporre di tutti gli elementi di fatto idonei ad incidere sulle condizioni della separazione e del divorzio e sulle condizioni relative ai figli in particolare.

È fatto poi obbligo all’avvocato della parte di trasmettere, entro il termine di 10 giorni (dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento), all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia – autenticata dallo stesso – dell’accordo munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme e alla menzionata conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Lo Studio Legale MoMa offre assistenza nell’ambito di problematiche inerenti Negoziazione Assistita

Diritto di Famiglia

Separazioni

La separazione è il primo passo per porre fine ad un matrimonio. I coniugi una volta separati non hanno l’obbligo della coabitazione e della fedeltà.

Divorzi

È solo con il divorzio che si ha l’effettiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divorzio segna quindi la fine del matrimonio e l’inizio di una nuova fase di vita.

Modifiche delle condizioni di separazione e divorzio

Le condizioni di separazione o divorzio, adottate dal Giudice, o frutto di un accordo dei coniugi, sono sempre suscettibili di modifica.

Crisi nella coppia non coniugata ma con figli

Anche nel caso in cui la famiglia di fatto ove vi siano figli si separi, è necessario disciplinare tutti gli aspetti inerenti la prole

Decadenza della responsabilità genitoriale

La decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale.

Riconoscimento filiazione naturale

In seguito al riconoscimento del figlio naturale si producono effetti analoghi a quelli derivanti dalla filiazione legittima.

Negoziazione assistita

Il procedimento di negoziazione assistita può essere utilizzato al fine di raggiungere una definizione consensuale delle condizioni di separazione personale.

Amministratore di sostegno

L’amministrazione di sostegno costituisce una misura di protezione delle persone che per l’età o per disabilità fisiche o psichiche, si trovano in una condizione di fragilità.

 

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