Nelle separazioni o divorzi SENZA figli minori (o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti richiesti ai fini del conseguimento dell’efficacia dell’accordo.Nelle separazioni o divorzi CON figli minori (o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti), “l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente“. Il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, lo autorizza. Qualora invece il procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo sia contrario all’interesse dei figli, egli ha l’obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti.
Gli avvocati delle parti devono, infatti, garantire la conformità dell’accordo raggiunto “alle norme imperative ed all’ordine pubblico“, certificando le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità (art. 5, comma 2, D.L. n. 132/2014). Per effettuare tale certificazione gli avvocati devono disporre di tutti gli elementi di fatto idonei ad incidere sulle condizioni della separazione e del divorzio e sulle condizioni relative ai figli in particolare.
È fatto poi obbligo all’avvocato della parte di trasmettere, entro il termine di 10 giorni (dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento), all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia – autenticata dallo stesso – dell’accordo munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme e alla menzionata conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico.