Nota a Cass. civ., sez. I, 18/09/2025, – n. 25624
Quando viene stabilito un assegno di mantenimento, molti genitori ritengono che quell’importo debba rimanere invariato nel tempo, salvo eventi eccezionali come la perdita del lavoro o un significativo aumento di reddito di uno dei due genitori. Ma è davvero così?
<<Avvocato, mio figlio oggi ha quindici anni. L’assegno è stato stabilito quando ne aveva nove: è possibile chiedere l’aumento?>> E’ una domanda che ricorre frequentemente negli studi che si occupano di diritto di famiglia.
Proprio su questo tema, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 25624/2025, confermando un’evoluzione ormai chiara della giurisprudenza: in tema di assegno di mantenimento del figlio, <<l’aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l’esistenza di nuove e aumentate necessità>>.
Si tratta di una decisione destinata ad incidere su moltissimi procedimenti aventi ad oggetto la revisione del contributo al mantenimento dei figli.
La crescita dei figli comporta fisiologicamente nuove esigenze economiche.
Il principio confermato dalla Corte di Cassazione è tanto semplice quanto importante: la crescita di un figlio comporta normalmente un incremento delle sue necessità economiche. Non è quindi necessario dimostrare analiticamente ogni nuova spesa sostenuta o produrre ricevute relative a ciascun acquisto.
L’aumento dell’età rappresenta di per sé un elemento che il giudice può legittimamente valorizzare, perché l’esperienza comune insegna che le esigenze di un adolescente sono inevitabilmente diverse – e generalmente più onerose – rispetto a quelle di un bambino.
Ciò non significa che l’aumento sia automatico, ma che la crescita del minore costituisce un fatto oggettivo che può giustificare una revisione dell’importo, purché il giudice proceda ad una valutazione complessiva della situazione economico/reddituale delle parti. Resta chiaramente fermo, infatti, il principio secondo cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità reddituali.
Avv. Roberta Mangiarotti
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORETTI MANGIAROTTI
