Proprio poiché si tratta di un passo così importante che comporta implicazioni economiche destinate a divenire definitive, è necessario tutelarsi rivolgendosi a veri esperti del settore.
Gli Avvocati Moretti e Mangiarotti, grazie alla continua formazione, seguono con estremo impegno e assoluta competenza i molteplici casi di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio accompagnando il cliente nelle scelte più opportune da seguire.
Grazie alla Legge 55/2015 si sono notevolmente ridotti i tempo per l’ottenimento del divorzio, con l’introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto “divorzio breve“.
La domanda di divorzio può ora essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale o di sei mesi nell’ipotesi di separazione consensuale (anche raggiunta a seguito di trasformazione del rito).
Si sono quindi accorciati i termini per la proposizione della domanda, ma non sono in alcun modo cambiati i presupposti (occorrerà quindi sempre essere in possesso di una omologa di separazione consensuale o di una sentenza di separazione giudiziale o di un accordo di negoziazione assistita).
Come avviene per la separazione, anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale a seconda che i coniugi raggiungano un accordo o meno circa le condizioni.
In caso di mancato accordo, il coniuge che ha interesse dovrà presentare il ricorso al Tribunale competente con l’assistenza obbligatoria del legale.
Come per la separazione, a seconda della complessità delle questioni da trattare e dell’eventuale attività istruttoria da espletare (testimonianze, consulenze tecniche del giudice) la causa potrebbe durare anche diversi anni, pertanto ove possibile è sempre consigliabile trovare degli accordi in sede consensuale attraverso l’aiuto del legale o dei legali a seconda dei casi.
Il procedimento è destinato a concludersi con la sentenza di divorzio, ma in ogni momento, ove si riuscisse a trovare una soluzione conciliativa, è possibile trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
Spesso si sente la ricorrente frase “Mio marito (o mia moglie) non mi concede il divorzio!” Nulla di più sbagliato… Non ci si può opporre al divorzio in assoluto, salvo il solo caso in cui non siano decorsi i termini di legge. Si potrà quindi discutere delle condizioni economiche, o di quelle riguardanti la prole. Saranno quindi in discussione le modalità alle quali addivenire ad una sentenza di divorzio, ma non può essere in discussione il divorziare o meno.