La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’art. 330 cod. civ. secondo il quale essa può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.
Il presupposto per la pronuncia di decadenza è quindi la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale ed il conseguente provvedimento è volto a cancellare il ruolo genitoriale a tutela dei figli minori.
In sostanza tale decisione ha natura sia sanzionatoria nei confronti di un genitore gravemente inadempiente, sia preventiva, al fine di tutelare i figli minori dalla reiterazione di condotte sbagliate da parte di uno dei genitori nei loro confronti.
La decadenza può essere adottata sia su richiesta di una parte (solitamente l’altro genitore), sia d’ufficio (ovvero su richiesta del Pubblico Ministero), anche contro la volontà dei genitori.
La decadenza, è opportuno ricordarlo, non fa venir meno l’obbligo di mantenimento dei figli.
La casistica elaborata dalla giurisprudenza in ordine ai comportamenti pregiudizievoli per i figli minori, tali da giustificare una pronuncia di decadenza può essere così sintetizzata:
- le violenze sessuali e gli abusi in famiglia, anche in assenza di una condanna in sede penale;
- i reiterati maltrattamenti familiari verso il partner ed i figli o anche solo verso il partner. Questi ultimi, definiti quali “violenza assistita”, producono infatti pesanti ripercussioni sull’equilibrio psicofisico della prole;
- la condotta omissiva di un genitore che, pur pienamente consapevole dei danni arrecati alla personalità psicofisica della prole dalla condotta violenta del proprio convivente, decida di continuare la coabitazione, esponendo così i propri figli al rischio di ulteriori manifestazioni aggressive;
- l’abituare il figlio minore a frequentare persone dedite ad attività criminose, facendolo assistere alla commissione di reati, esponendolo all’uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi di una organizzazione cui il genitore appartiene;
- l’abuso da parte di un genitore di sostanze stupefacenti senza che egli manifesti alcuna disponibilità al proprio recupero e con conseguente disinteresse verso le esigenze del minore nonché del proprio ruolo genitoriale, con grave ed inevitabile danno per la prole;
- il disinteresse e/o l’incapacità e/o il rifiuto di un genitore di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli adeguatamente, ad esempio, restando assente in momenti significativi per i minori (vedi la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile, privandoli di ogni assistenza, rimanendo lontano da loro e non esercitando così il suo compito di genitore né sotto il profilo educativo e dell’istruzione, né sotto il profilo del mantenimento;
- l’inadempimento del genitore alle prescrizioni precedentemente emanate dal giudice a tutela della prole, ad esempio non provvedendo al mantenimento ed alle altre necessarie cure, rifiutandosi di partecipare agli incontri organizzati dal Servizio Sociale con i figli, impedendo la stipula con l’altro genitore di accordi ed intese diretti, sempre nell’interesse della prole, a regolare i rapporti parentali di ognuno;
- la reciproca conflittualità tra i due genitori a seguito della cessazione della convivenza, che li porta ad ignorare i più elementari bisogni del figlio in tenera età, con conseguente paralisi gestionale/educativa dello stesso. In tal caso può essere nominato un tutore che assumerà ogni decisione occorrente alla educazione, istruzione e salute del minore;
- il comportamento del genitore separato e non affidatario dei minori che, pendente il giudizio di separazione ed in violazione delle statuizioni del giudice, abusi dei suoi poteri, trattenendo indebitamente presso di sé i figli ed ostacolando il loro rientro presso il genitore affidatario oppure che trascuri i propri doveri diretti (delegando ai nonni l’educazione e la cura della prole durante i periodi in cui questa permane presso di lui) o infine che ponga i figli in uno stato di precario equilibrio psico-fisico, allontanandoli dal loro ambiente socio-familiare e scolastico e facendo mutare loro, radicalmente e senza valida motivazione, consolidate abitudini di vita e di condotta;
- il comportamento ostativo del genitore superstite nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso in quanto ciò comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva ed identitaria assai significativa, esponendolo così ad un percorso molto doloroso.
Sarà compito dell’avvocato incaricato valutare caso per caso se sussistono i presupposti per adire la competente Autorità giudiziaria al fine di richiedere la decadenza della responsabilità genitoriale in capo ad uno o entrambi i genitori, con l’obiettivo principale di salvaguardare il minore coinvolto.
Il procedimento si incardina innanzi al Tribunale per i Minorenni competente per territorio.