Nota a Cass. civ., sez. I, Ord. 29 gennaio 2026, n. 1999
Con l’ordinanza n. 1999/2026 la Prima Sezione civile della Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato in materia di assegno divorzile, ribadendo come la mera disparità reddituale tra gli ex coniugi non sia sufficiente a fondarne il riconoscimento.
Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini aveva attribuito all’ex moglie un assegno divorzile di euro 500 mensili. La Corte d’appello di Bologna ha riformato la decisione, negando l’assegno e disponendo la restituzione delle somme percepite dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sino alla decisione di secondo grado. Tale pronuncia è stata integralmente confermata dalla Cassazione.
La Corte territoriale ha correttamente escluso che lo squilibrio economico tra le parti potesse, di per sé, giustificare l’attribuzione dell’assegno, rilevando l’assenza di allegazioni e prove idonee a dimostrare che la posizione economica deteriore della richiedente fosse causalmente riconducibile al matrimonio, alle scelte di gestione familiare o a sacrifici professionali effettuati nell’interesse della famiglia o dell’altro coniuge.
Elemento ulteriormente decisivo per la Cassazione è stato il rilievo secondo il quale l’ex moglie svolgesse attività lavorativa con un reddito lordo superiore a 20.000 euro annui e fosse proprietaria dell’immobile adibito a propria abitazione, con ulteriore incremento reddituale nell’anno successivo. Tali circostanze sono state ritenute idonee ad escludere la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, in difetto di una comprovata funzione compensativo-perequativa.
Quanto alla ripetibilità delle somme corrisposte, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite, confermando che, in caso di accertata insussistenza originaria del diritto all’assegno divorzile, opera la regola generale della piena ripetibilità ex tunc delle prestazioni eseguite, restando invece fermo l’assegno di mantenimento dovuto per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
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Ne concludiamo che, in tema di assegno divorzile, la disparità reddituale tra gli ex coniugi non è sufficiente a giustificarne il riconoscimento, occorrendo la prova della riconducibilità causale della condizione economica deteriore del richiedente alle scelte matrimoniali o a sacrifici professionali compiuti nell’interesse della famiglia. La disponibilità di un reddito annuo lordo superiore a euro 20.000, unitamente alla proprietà dell’abitazione, integra indice di autosufficienza economica idoneo ad escluderne la funzione assistenziale.
