Affido esclusivo e conflitto genitoriale: la Cassazione ribadisce i limiti alla bigenitorialità

3 Feb 2026

Commento a Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2025, n. 16274

Introduzione

Un conflitto genitoriale particolarmente aspro può giustificare l’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori? La Cassazione, con La Sentenza n. 16274/2025, torna a occuparsi del delicato equilibrio tra bigenitorialità e tutela del minore, confermando un principio importante per avvocati e giudici di merito.

I fatti del caso

Nel giudizio di separazione personale tra due coniugi, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore, nonostante un quadro relazionale conflittuale. In appello, il padre ha contestato tale decisione, sostenendo che l’elevato grado di tensione con la madre rendesse irrealizzabile la cooperazione genitoriale. La Corte d’Appello ha accolto la doglianza, disponendo l’affidamento esclusivo al padre.

Il principio di diritto

La Corte d’Appello di Milano si era nel concreto attenuta a questi criteri e nel dare atto della persistente conflittualità fra i genitori rilevava come tale dinamica, manifestatasi sin dal processo di prime cure come impossibilità di condividere scelte riguardanti la vita dei minori, era persistente e aveva ricadute pregiudizievoli sulla condizione dei minori che erano chiaramente emerse durante l’ascolto disposto nel corso del giudice di secondo grado. In altri termini, si trattava di una conflittualità non limitata alla relazione personale fra gli ex coniugi ma che involgeva direttamente le questioni riguardanti i figli rispetto alle quali le parti continuavano ad assumere posizioni antitetiche (come anche segnalato nella relazione  redatta a suo tempo dai servizi sociali che erano incaricati della vigilanza). In tale contesto l’affido condiviso era sconsigliato anche dalla ctu così come la modifica della collocazione della minore che, si legge nella sentenza impugnata, aveva ritenuto preferibile il mantenimento del collocamento presso il padre.

Risulta, pertanto, che la Corte d’Appello abbia ampiamente e complessivamente valutato la situazione concreta secondo il criterio della soluzione maggiormente rispondente all’interesse dei minori.

Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la decisione d’appello, ribadendo che:

La bigenitorialità non è un dogma assoluto: va salvaguardata nella misura in cui sia compatibile con l’interesse concreto del minore, specie quando il conflitto tra i genitori compromette lo sviluppo equilibrato del figlio.”

In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che:

  • l’affidamento condiviso non può essere imposto in presenza di un conflitto insanabile;
  • è legittima la deroga al principio della bigenitorialità se supportata da adeguata istruttoria e valutazione del pregiudizio.

Riflessioni operative

  • È fondamentale fornire prova concreta del conflitto e delle sue ricadute sul minore (es. relazioni dei servizi sociali, testimonianze, eventuali relazioni di CTU).
  • La motivazione sull’affidamento deve sempre dimostrare la valutazione comparativa tra l’interesse astratto alla bigenitorialità e il benessere specifico del minore.

Conclusioni

La decisione in commento conferma un orientamento ormai consolidato: il criterio guida nei provvedimenti sull’affidamento resta l’interesse del minore, anche a costo di sacrificare – temporaneamente o definitivamente – il principio di bigenitorialità. Per i professionisti del diritto di famiglia, si rafforza l’importanza di un’istruttoria rigorosa e documentata.

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