La legge 219/2012, ha eliminato definitivamente ogni differenza tra figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e figli legittimi (nati da coppie coniugate) attribuendo ad entrambi gli stessi diritti, aderendo al principio secondo cui ogni figlio abbia pari diritti a prescindere dal fatto che siano stati concepiti all’interno di un matrimonio oppure nell’ambito di una semplice convivenza.
Di fronte alla irreparabile crisi di una coppia non coniugata ma con figli, si provvede a depositare Ricorso innanzi al Giudice competente.
Si tratta di una particolare procedura ed oggi devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario – Sezione Famiglia – attraverso un procedimento detto appunto “partecipativo” perché consente ai genitori alla partecipazione alla formazione del procedimento che regolamenterà i rapporti con i figli.
Esattamente come per i procedimenti di separazione e divorzio, anche in questo caso si potrà decidere di effettuare un procedimento consensuale (e quindi depositare un ricorso congiunto, che raccolga l’accordo di entrambi i genitori) o procedere giudizialmente (nel caso in cui, appunto, non si sia raggiunto alcun accordo).
In particolare, con l’ausilio dei rispettivi avvocati, andranno stabilite e regolamentate le norme relative a:
- Definizione di un affidamento congiunto od esclusivo del figlio/i;
- Dove andrà fissata la residenza prevalente del minore;
- Come regolamentare i diritti di visita tra minore e genitore non collocatario;
- Come calcolare un assegno di mantenimento erogato dal genitore a favore del figlio minore.
Si tratta di una serie di elementi che variano da caso a caso, in relazione ai rapporti esistenti tra i genitori e le condizioni personali e patrimoniali degli stessi, il tutto letto nell’ottica e nell’interesse preminente dei figli, che l’avvocato incaricato dovrà sempre tenere a mente nello svolgimento del suo mandato difensivo.
In questo particolare procedimento non vengono in alcun modo prese in considerazione le questioni economiche tra le parti che non riguardino la prole.