MINORI IN TENERA ETÀ E COLLOCAMENTO: la Cassazione supera ogni automatismo a favore della madre

24 Mar 2026

 

Nota a Cass. civ., sez. I, ord. 17 marzo 2026, n. 6078

Con l’ordinanza n. 6078/2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ribadisce che l’età del minore non può giustificare, da sola, un collocamento prevalente: centrale resta la valutazione concreta delle capacità genitoriali

Accolta in Cassazione l’impugnazione proposta da un padre avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna che aveva drasticamente ridotto i tempi di frequentazione con i figli, limitandoli ai canonici due pomeriggi infrasettimanali ed ai week-end alternati, con contestuale collocamento prevalente presso la madre (e conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa).

La vicenda si inserisce in un contesto in cui, in primo grado, era stato invece adottato un assetto sostanzialmente paritario. Il Tribunale del primo grado aveva stabilito un collocamento paritetico, a settimane alterne con ciascun genitore. La Corte d’Appello aveva in seguito modificato tale equilibrio (prevedendo un collocamento prevalentemente materno), fondando la propria decisione in via pressoché esclusiva sulla tenera età dei minori (all’epoca in età prescolare).

La Corte di Cassazione censura tale impostazione, e con l’Ordinanza 6078/2026 ribadisce un principio ormai consolidato: in materia di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione, il criterio guida è rappresentato esclusivamente dall’interesse concreto del minore, da accertarsi attraverso una valutazione effettiva e comparativa delle capacità genitoriali.

Non sono pertanto ammissibili automatismi fondati su criteri astratti, neppure con riferimento all’età del bambino.

“In tema di affidamento dei figli minori, il giudice è tenuto a individuare le modalità di frequentazione e collocamento più idonee a realizzare il superiore interesse del minore, attraverso una valutazione concreta e comparativa delle capacità genitoriali, senza ricorso a presunzioni o automatismi.”

Il dato anagrafico del minore non può più essere assunto quale criterio dirimente.
La decisione deve invece fondarsi su una verifica effettiva e attuale delle competenze genitoriali, della qualità della relazione con il figlio e della capacità di ciascun genitore di garantirne una crescita equilibrata.

Ne deriva un progressivo superamento di quella che, nella prassi, è stata a lungo una “maternal preference” di fatto.

Il diritto di famiglia si sta progressivamente allontanando da modelli standardizzati, per approdare a decisioni sempre più calibrate sul caso concreto.

In questo contesto, il processo assume una dimensione fortemente probatoria: l’interesse del minore non si presume, ma si accerta in concreto.

Ogni situazione familiare presenta caratteristiche proprie: una corretta valutazione del caso concreto resta imprescindibile.

Avv. Roberta Mangiarotti

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORETTI MANGIAROTTI

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