Meno conflitti, più chiarezza: le nuove linee guida sulle spese straordinarie per i figli
Il Tribunale di Milano, la Corte d’Appello di Milano, l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno recentemente siglato nuove linee guida in tema di spese straordinarie, con l’obiettivo di ridurre i conflitti familiari nelle situazioni di crisi e offrire un quadro condiviso per la gestione delle spese extra assegno di mantenimento. L’intento è quello di garantire un adeguato sostegno al benessere e al futuro dei figli coinvolti.
A distanza di otto anni dalla precedente versione (risalente al 2017) si è avvertita l’esigenza di un aggiornamento, anche alla luce degli ormai consolidati ampliamenti dei tempi di permanenza con ciascun genitore e dell’esponenziale aumento – quanto meno per la Lombardia – delle pronunce di collocamento sostanzialmente alternato.
Se le precedenti linee guida risultavano conformi e corrette nei precedenti assetti separativi, che vedevano, nella gran maggioranza dei casi, un collocamento prevalente ed un diritto di visita del genitore non collocatario, limitato ai week end alternati e ad un paio di cene infrasettimanali. Oggi invece si assiste fortunatamente ad una partecipazione più equilibrata di entrambi i genitori nella vita dei figli, rendendo necessario un adeguamento delle regole anche in tema di spese.
Le principali novità
Spese straordinarie per figli con disabilità:
E’ stato introdotto uno specifico paragrafo sulla spese relative ai figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett a, d lgs 62/2024. In tali casi NON è richiesto il preventivo accordo tra i genitori per le seguenti voci:
- interventi preventivi, curativi o riabilitativi, prescritti o urgenti;
- alimenti o integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche;
- modifiche domestiche;
- servizi educativi, assistenza domiciliare;
- partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
- utilizzo di centri diurni;
- acquisto e adattamento veicoli essenziali;
- relativi costi obbligatori (patenti, bollo, assicurazione);
- spese per cani-guida, salvo clausole più favorevoli.
Spese particolarmente onerose: contributo diretto
Una novità di rilievo riguarda la gestione delle spese straordinarie di particolare entità. Quando l’importo della spesa supera il 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, è previsto che entrambi vi concorrano direttamente, nella misura stabilita, senza che uno dei due debba anticipare per intero e poi attendere il rimborso.
Si pensi, ad esempio, alle spese dentistiche, alle tasse universitarie: spese che incidono significativamente sul budget familiare.
Assegno di mantenimento omnicomprensivo
Altro profilo aggiuntivo (e coraggioso) è l’aver fatto cenno all’assegno di mantenimento omnicomprensivo. Il Tribunale di Milano si è coraggiosamente (appunto) discostato da quella che è la giurisprudenza prevalente della cassazione, prevedendo che <<nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell’altro genitore, ovvero ottenere il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l’educazione, la crescita e la cura del figlio.>>
Ulteriori novità
Ulteriori novità riguardano:
- Mensa scolastica: ora considerata spesa straordinaria, e quindi da ripartire tra i genitori, mentre in precedenza era compresa nel mantenimento ordinario e interamente a carico del genitore collocatario.
- Spese per baby sitter: anch’esse rientrano ora tra quelle che non richiedono il preventivo accordo, a differenza di quanto previsto con le precedenti linee guida.
Applicabilità:
Le nuove disposizioni si applicano:
- a tutti i procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale da introdursi;
- e a quelli già pendenti alla data della pubblicazione delle linee guida, purché non ancora definiti.
Restano invece soggette alle precedenti linee guida tutte le separazioni e i divorzi già conclusi con sentenza, poiché gli importi degli assegni di mantenimento in quei casi erano stati calibrati in base alla diversa suddivisione delle spese straordinarie allora vigente.
